Bergamo: il Lotto non è come una Slot Machine

Un’altra piccola vittoria, questa volta del lotto, del Gratta&Vinci e dei casino online con bonus, che secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia non devono essere assimilati alla “pericolosità” delle apparecchiature da intrattenimento che implicano un contatto diretto tra giocatore e macchina, senza alcun intervento che possa disincentivare “la voglia di giocare” che può portare all’inizio di una dipendenza problematica.

Quindi, i giochi che riguardano il lotto, non sono assolutamente da accomunare agli apparecchi di gioco, come detto, anche per il rapporto che esiste con le condizioni ambientali che caratterizzano le sale da gioco e le tabaccherie o le ricevitorie, dove esiste la presenza costante e funzionale dell’esercente. Ne discende, dunque, la diseguaglianza relativamente ai giochi che le ordinanze comunali tendono a limitare e ne discende ulteriormente “una caranza di motivazione dei provvedimenti impugnati”.
Queste, per riassunto, sono le motivazioni per le quali il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai contro il Comune di Bergamo, disponendo l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco relativa alla disciplina degli orari di esercizio delle sale da gioco, Vlt, sale scommesse ,degli apparecchi con vincita in danaro, nonché degli “orari di vendita delle lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo”: questo in virtù del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo”.

I Giudici, accogliendo il ricorso della Federtabaccai, lo ritengono assolutamente meritevole di apprezzamento laddove si specifica che le attività disciplinate dal Regolamento Comunale della città di Bergamo non possono rientrare le rivendite di tabacchi così come pure le ricevitorie. Il Tar non condivide, di conseguenza, la difesa del Comune nella parte in cui ritiene che il regime restrittivo degli orari deve essere applicato agli esercizi (tutti) dove si svolgono attività di gioco.

E ritiene che la concessione rilasciata dall’Agenzia dei Monopoli relativa alle attività in regime di Monopolio non sia suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco, il quanto il potere regolatorio dello stesso incontra nello specifico il limite dell’esclusione di tali attività. Ne discende la illegittimità dell’ordinanza e delle prescrizioni contenute nel Regolamento per queste precise ragioni, ne evita di conseguenza la previsione di eventuali sanzioni derivanti dalla violazione degli orari imposti che devono ritenersi inesistenti, così come diviene assolutamente superfluo indagare se le disposizioni consentano di applicare una improbabile limitazione ai soli siti collocati entro la fascia dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili.

Questa sentenza, riportata anche sulla guida casino online più importante d’italia, è della massima importanza posto che sottrae al potere regolamentare dei Sindaci i giochi posti negli esercizi dei tabaccai. Inoltre, e non è poco certamente, nella sentenza si riconosce che le concessioni esclusive e tipiche del tabaccaio non sono similabili ad altre, come per esempio le concessioni per le slot machine e le Videolottery, ma le differenzia proprio. Ed in più riconosce, ancora una volta, la funzione di controllo che il tabaccaio può avere sul giocatore ed il conseguente suo ruolo sociale. Importantissimo per la prevenzione del gioco problematico.

Certamente, il Comune di Bergamo, sta già preparando le contromisure relative a questa ordinanza del Tar: è, infatti, già prevista la presentazione di un nuovo regolamento sul gioco, tale e quale al precedente, ma che prenderà buona nota della sentenza, eliminerà il lotto… ma tutto il resto rimarrà invariato, sopratutto le limitazioni per le apparecchiature con vincita in danaro, naturalmente.